ANTICIPAZIONI
NORMATIVE
tratto da Newsletter
del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Verona
Regolamento sulla sicurezza nei cantieri
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Presentazione Il Governo, nella
riunione del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2003, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Maroni, del Ministro della
salute, Sirchia, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Lunardi,
e del Ministro per le politiche comunitarie, Buttiglione ha approvato un
decreto presidenziale che disciplina i contenuti minimi dei piani di
sicurezza e di coordinamento dei cantieri edili temporanei o mobili. Il provvedimento,
già approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 21 settembre
2001, è stato modificato in talune parti al fine di recepire i pareri della
Conferenza unificata (che, in considerazione della natura concorrente della
materia trattata, ha chiesto l’inserimento della cosiddetta “clausola di
cedevolezza”, che fa venir meno l’efficacia delle disposizioni statali con
l’entrata in vigore della disciplina regionale o delle province autonome in
materia) e del Consiglio di Stato. |
RELAZIONE AL REGOLAMENTO
Il provvedimento in
oggetto è adottato ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo n. 528/99 di
modifica del decreto legislativo n. 494/96 che, a sua volta, rinvia al
regolamento previsto dall'art. 31 della legge n. 109/94, e successive
modificazioni, per la definizione dei contenuti minimi del piano di sicurezza e
di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza. Il
citato articolo 31, al comma 1, prevede, infatti, l'emanazione di un
regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili, da elaborare
in conformità alle direttive 89/391/CEE, 92/57/CEE e alla relativa normativa
nazionale di recepimento.
La normativa generale di
recepimento delle direttive appena richiamate è contenuta nel decreto
legislativo n. 626/1994 mentre con riferimento ai cantieri temporanei e mobili
in cui si effettuano lavori edili è contenuta nel decreto legislativo n. 494/96
che, in particolare, all'articolo 12, già definisce il contenuto del piano di
sicurezza e di coordinamento, individuandone gli elementi essenziali.
Sulla bozza di
provvedimento sono state consultate le organizzazioni sindacali e
imprenditoriali maggiormente rappresentative, le quali, in linea generale, si
sono espresse favorevolmente in ordine allo schema stesso (Allegato I). Il
provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21
settembre 2001.
La Conferenza unificata,
di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, ha espresso parere favorevole in
data 31 gennaio 2002, a condizione che fosse inserita una "clausola di
cedevolezza", che subordinasse l'efficacia delle 'disposizioni fino alla
data dl entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna Regione o
Provincia Autonoma (Allegato II).
In merito allo schema di
decreto si è poi pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli
Atti Normativi, che, nell'adunanza dell'11 novembre 2002, ha emesso il parere
n. 1376102. II Consiglio di Stato, alla luce del nuovo Titolo V della
Costituzione ed in particolare dell'articolo 117, comma 3, che assegna "la
tutela e sicurezza del lavoro" tra le materie a legislazione concorrente,
ha chiarito che la permanenza del potere regolamentare dello Stato trova
specifica giustificazione in quanto dispone il comma 5 del citato articolo 117,
limitatamente a quelle norme, però, che siano direttamente funzionali
all'attuazione ed all'esecuzione della normativa comunitaria.
Al riguardo, il Consesso
ha inoltre specificato che i regolamenti statali possono non soltanto supplire
all'inerzia delle Regioni, che impedisce il recepimento vero e proprio
nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria ma anche dettare quelle
norme che, integrando l'attuazione in senso stretto della normativa
comunitaria, consentono ai destinatari di adattarsi alle novità che
quest'ultima impone agli ordinamenti degli Stati membri dell'Unione europea.
Ciò considerato, il
Consiglio di Stato ha demandato al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali il compito di stralciare dal regolamento che si intende emanare, tutte
quelle disposizioni che non possano ritenersi finalizzate all'attuazione ed
esecuzione della normativa comunitaria in materia.
Alla luce del predetto parere è stato quindi formulato il testo che di seguito
si espone:
- il Capo 1 consta di un
solo articolo che non è stato modificato, in quanto reca la definizione di
alcune espressioni quali scelte progettuali ed organizzative, procedure,
apprestamenti, ecc., nonché la clausola di cedevolezza, già introdotta a
seguito dei parere favorevole della Conferenza unificata del 31 gennaio 2002.
Ai sensi della tale clausola la disciplina dettata dal regolamento si applica
sino all'entrata in vigore della normativa delle regioni e province autonome
che sarà adottata in materia, fermo restando il rispetto dei principi
fondamentali dettati dalla legislazione statale.
- iI Capo Il contiene le
disposizioni in merito al piano di sicurezza e di coordinamento.
L'art. 22 del d.lgs. n.
528/99 di modifica del d.lgs. n. 494/96, rinvia al
regolamento previsto dall'art. 31 della legge n. 109/94 e successive modifiche,
per la definizione dei contenuti minimi dei piano di sicurezza e di
coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza. II citato
articolo 31, al comma 1, prevede l'emanazione di un regolamento in materia di
piani di sicurezza nei cantieri edili, da elaborare in conformità alle
direttive 89/391/CEE (direttiva quadro concernente l'attuazione di misure volte
a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro), 92/57/CEE (ottava direttiva particolare - riguardante le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei
o mobili) e alla relativa normativa nazionale di recepimento.
In particolare, la
direttiva n. 92/57/CEE, dispone dl tener conto, nelle fasi dì elaborazione del
progetto dell'opera, di scelte architettoniche e/o organizzative conformi ai
principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute previsti
dalla direttiva 89/391/CEE, nonché delle interferenze nelle lavorazioni tra i
vari operatori, imprese e lavoratori autonomi, presenti in cantiere.
In attuazione, sono stati
formulati gli articoli 2, 3 e 4, allo scopo di fornire disposizioni univoche
per la redazione dei piano di sicurezza e di coordinamento, i cui contenuti
sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle
prescrizioni dell'articolo 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni (articolo 2, comma 1 dello schema proposto).
Sono state individuate,
altresì, le misure di coordinamento delle imprese e dei lavoratori autonomi
coinvolti nell'esecuzione dell'opera, derivanti dalle interferenze tra le
lavorazioni e dall'utilizzazione degli impianti comuni.
Considerato che il
regolamento intende indicare un percorso logico che consenta di operare per
fasi - dalla valutazione dei rischi, all'individuazione delle relative misure
di sicurezza - e quindi fornire dei criteri univoci utili a qualsiasi tipologia
di lavoro edile o di ingegneria civile, il testo originario è stato solo in
parte modificato, ed in particolare:
- le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), sono state
integrate con gli elementi essenziali dell'articolo 3 del testo originario che
viene soppresso;
- al comma 4, dell'articolo 2, è stato riportato il comma 2 del succitato art.
3 dei testo originario;
- a causa della soppressione dell'art. 3, viene aggiornata la numerazione degli
articoli successivi;
- all'articolo 3, nell'elencazione di cui ai commi 2.e 3, sono stati eliminati
quegli elementi già contenuti nell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 494/96;
nell'attuale formulazione, sono state comunque evidenziate le situazioni
organizzative ed i fattori di rischio più frequenti nelle comuni tipologie di
cantieri edili e di ingegneria civile;
- è stata semplificata l'originaria previsione contenuta nell'articolo 4, comma
5, e nell'articolo 5, comma 5 dei testo originario, in un unico comma (5)
dell'articolo 4.
In particolare:
L'articolo 2 individua i
contenuti minimi dei P.S.C., da redigersi a cura del coordinatore per la
progettazione. Si prevede che il piano debba contenere, oltre i dati necessari
ad identificare e descrivere l'opera ed individuare i soggetti con compiti di
sicurezza, una breve relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi e le conseguenti scelte progettuali ed organizzative, le
procedure, le misure preventive e protettive. Sono inoltre individuati
ulteriori elementi da indicare nel P.S.C. quali le prescrizioni operative, le
misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale,
necessari a superare problemi di interferenza tra le lavorazioni, nonché le
relative misure di coordinamento, il cronoprogramma dei lavori e la stima dei
costi della sicurezza che, come noto, non sono soggetti a ribasso nelle offerte
delle imprese esecutrici.
Si dispone poi che il
coordinatore per la progettazione indichi nel piano, in funzione della
particolarità delle lavorazioni, anche il tipo di procedure integrative e
particolareggiate che verranno poi specificate nel piano operativo di sicurezza
di competenza di ciascuna impresa esecutrice. In tal modo si dà attuazione
pratica alla disposizione dell'art. 5, comma 1, lett. b), del decreto
legislativo n. 494/96, che definisce il piano operativo di sicurezza come il
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
L'articolo 3 definisce i
contenuti minimi del piano per quanto riguarda l'area di cantiere,
l'organizzazione dei cantiere stesso, le lavorazioni ed, in particolare, gli
elementi essenziali da valutare.
L'articolo 4 conclude le
disposizioni relative al P.S.C. disciplinando le situazioni di interferenza tra
le lavorazioni dovute alla presenza simultanea o successiva di più imprese in
cantiere. Pertanto, gli articoli 2, 3 e 4, dettano la disciplina per la
redazione del P.S.C. e, dunque, per la valutazione dei rischi e per l'adozione
di misure di sicurezza adeguate ai principi delle direttive o unitarie in
materia: principi alla luce dei quali il PSC risulta essenziale per la
programmazione, l'organizzazione ed il controllo della sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili.
Il Capo III dispone in merito al piano di sicurezza sostitutivo ed al piano
operativo di sicurezza.
Le norme contenute nello
schema di regolamento in merito ai citati piani di sicurezza, trovano
legittimazione nel succitato art. 31, comma 1 della legge n. 109/94, come
modificato dall'art. 9 della legge n. 415/98, il quale prevede l'emanazione di
un regolamento sui piani di sicurezza nei cantieri edili.
Lo stesso articolo, al comma 1-bis, obbliga l'appaltatore od il concessionario
a redigere, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della
consegna dei lavori, un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e
di coordinamento, quando quest'ultimo non è previsto ai sensi dei decreto
legislativo n. 494/96, ed un piano operativo di sicurezza.
II piano di sicurezza sostitutivo, richiesto quindi per il solo settore dei
lavori pubblici, deve prendere in considerazione gli stessi elementi dei piano
di sicurezza e di coordinamento, con esclusione della stima dei costi della
sicurezza. Pertanto, l'articolo 5 sul piano di sicurezza sostitutivo non è
stato modificato, in quanto i contenuti minimi di tale piano sono quelli
stabiliti per il piano di sicurezza e di coordinamento.
La redazione del piano operativo di sicurezza è obbligatoria, invece, sia nel
settore pubblico che in quello privato ed, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n.
494/96, va redatto a cura del datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice,
anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con
meno di dieci addetti.
La direttiva n. 92/157/CEE, non responsabilizza unicamente i committenti di
opere edili o di ingegneria civile, nella gestione della sicurezza in cantiere,
ma riconosce anche un ruolo essenziale a tutte le imprese impegnate nell'esecuzione
dei lavori.
Infatti, secondo i principi della succitata direttiva, è necessario estendere
ai datori di lavoro talune, disposizioni. pertinenti della direttiva 89/655/CEE
(seconda direttiva particolare - relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di
salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante
il lavoro) e della direttiva 89/656/CEE (terza direttiva particolare - relativa
al requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso da parte dei lavoratori
di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro).
Inoltre, il d.lgs. n. 494/96, individua nel piano operativo di sicurezza, Il
documento aziendale di valutazione dei rischi (ex art. 4 dei d.lgs. n. 494/96),
che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige in riferimento al
singolo cantiere interessato.
In attuazione è stato formulato l'art. 6, che individua nel piano operativo lo
strumento gestibile autonomamente da parte di ciascuna impresa, in riferimento
al singolo cantiere interessato, in funzione sia della propria organizzazione
interna che della propria dotazione tecnologica; esso deve dare concretezza
alle previsioni del piano di sicurezza e di coordinamento, rispetto al quale
assume una funzione complementare di dettaglio.
Alla luce delle precedenti valutazioni ed in considerazione della necessità di
fornire indirizzi completi ed uniformi a tutti i soggetti chiamati ad applicare
la normativa di sicurezza in questione, non si è ritenuto necessario modificare
l'art. 6.
Al Capo IV si danno le indicazioni per la stima dei costi della sicurezza.
Le disposizioni in merito
alla stima di detti costi, contenute nello schema di regolamento proposto,
trovano legittimazione nell'art. 22 del dlgs. n. 528/99, di modifica del dlgs.
n. 494/96 che, come già detto, dispone che i contenuti minimi del piano di
sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della
sicurezza, sono definiti con il regolamento previsto dall'art. 31 della legge
n. 109/94 e successive modifiche. Questi costi, previsti dall'art.12, comma 1,
del d.lgs, n. 494/96 e dall'art. 31, comma 2, della legge n. 109/94, che sono
parte del costo complessivo dell'opera, vanno evidenziati a parte, per
escluderli dal ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
L'obiettivo di tale disposizione è quello di garantire che le misure,
preventive ed organizzative previste nel piani di sicurezza, in quanto se ne è
stimato il valore economico, scomputandolo dai costi generali, vengano
interamente messe in atto, in modo da garantire che i lavori siano svolti con
il livello di sicurezza richiesto.
Tali disposizioni discendono direttamente dalla ratio della norma comunitaria,
secondo la quale "il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire
un miglior livello di sicurezza e di salute sui cantieri temporanei o mobili,
costituisce un imperativo al fine di garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori e, pertanto, tale considerazione non può prescindere da valutazioni
economiche.
Le indicazioni dell'articolo 7 consentono di stimare i costi della sicurezza
sia per le opere, pubbliche e private, per le quali è prevista la redazione del
piano di sicurezza e di coordinamento, che per tutte le altre opere pubbliche
escluse dal predetto obbligo di redazione, nonché in tutti i casi di varianti
in corso d'opera.
Pertanto, al fine di fornire le indicazioni essenziali per una corretta
determinazione dei predetti costi, sì è lasciato invariato il contenuto
dell'articolo 7.
Il documento si completa
con due allegati, lasciati inalterati rispetto alla versione originaria e
contenenti degli elenchi indicativi e non esaustivi, utili alla redazione del
piano di sicurezza e di coordinamento.
L'allegato I esplicita
gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture ed i mezzi e servizi di
protezione collettiva; l'allegato II contiene, invece, una elencazione degli
elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di
cantiere.
Conclusivamente si può
quindi osservare che il provvedimento in esame nel dettare la disciplina del
piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.), del piano di sicurezza
sostitutivo (previsto per i casi di appalti pubblici per i quali sia escluso
l'obbligo di redazione del PSC) e dei piani operativi di sicurezza, cui sono
invece tenute le singole imprese esecutrici, concorre a rendere adeguata la
valutazione dei rischi nei cantieri temporanei e mobili e, pertanto, al pieno
adattamento dell'ordinamento interno alla citata normativa comunitaria.
Regolamento sulla sicurezza nei cantieri
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Schema di regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 di modifica del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto
comma, della Costituzione; Visto il decreto
legislativo 19 novembre 1999, n. 528 ed in particolare l'articolo 22; Art. 1 1. Ai fini del presente
regolamento si intendono per: 2. Le disposizioni dei presente decreto si applicano nelle regioni e province autonome fino alla data di entrata in vigore delta normativa emanata dalle medesime regioni e province autonome nel rispetto dei principi fondamentali posti in materia dalla legislazione, dello Stato. CAPO II Art. 2 1. Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 3 del decreto ..legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. 2. Il PSC contiene
almeno i seguenti elementi: 3. II coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS. 4. Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo. richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta. 5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cuial,comma 2, è-riportato nell'allegato I. Art. 3 1. In riferimento
all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di
cui all'allegato li, in relazione: 2. In riferimento
all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia
del cantiere, l'analisi oltre che degli elementi indicati nell'articolo 12,
comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e successive modificazioni,
anche dei seguenti: 3. In riferimento alle
lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni
in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in
sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, facendo
particolare attenzione oltre che ai 4. Per ogni elemento
dell'analisi di cui ai commi 1, 2 e 3, il PSC contiene: 1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze fra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice: o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n..109,. e successive modificazioni, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed è redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo 42 del decreto dei Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. 2 In -riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi. 3o Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario. 4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi. 5. Il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al
comma 4 dell'articolo 3 ed al comma 4 del presente articolo e, previa
consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati,
indica la relativa cronologia di attuazione e CAPO III Art. 5 1. II PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui all'articolo 2, comma 2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza. Art. 6 1. II POS è redatto a
cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e
successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato;
esso contiene almeno i seguenti elementi: a) i dati identificativi
dell'impresa esecutrice, che comprendono: 2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, è integrato con gli elementi del POS. CAPO IV Art. 7 1. Ove, è. prevista la
redazione del PSCC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e
successive modificazioni, nei costi-della sicurezza vanno stimati, per tutta
la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi: 2. Per le opere
rientranti nel campo di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, e per le quali non è prevista la redazione dél PSC
ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni,, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza
stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, I costi
delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei
lavoratori. 4. I costi della
sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed
individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle
offerte delle imprese esecutrici. 6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto. ALLEGATO l
Elenco Indicativo e non esauriente degli elementi essenziali al fini dell'analisi dei rischi connessi all'area dl cantiere, di cui all'articolo 3, comma 1. Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti Interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall'alto. |